Page 89 - Revista do Ministério Público Nº 49
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Revista: No 49 - 1o trimestre de 1992
Capítulo: Documentação
Título: Lei italiana que institui a Direcção Nacional Antimafia
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Lei italiana que institui a Direcção Nacional Antimafia
Decreto-Legge 20 Novembre 1991, No 367.
Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione; è
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento
delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i
contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uflìci
giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio.dei Ministri, adottata nella riunione del 15 Novembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA il seguente decreto-legge:
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Artigo l. Ampliamento dei casi di connessione
1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere b) e c) del comma l sono sostituite dalle
seguenti:
«b) se una persona imputata di pi reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in
occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunit».
2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale la lettera b) del comma 1 è soppressa.
3. Nell'articolo 371 comma 2 lettera a] del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «ovvero si
tratta di renio continuato».
Artigo 2. Contrasti tra uffici del pubblico ministero
1. Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
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a) «artigo 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve
notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il capo di detto ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma l.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore
generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni,
determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico
ministero deve procedere e ne d comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero
designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del
pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma l.
4. Gli atti di indagine preliminan compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili
nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici
ministeri»;
b) «artigo 54-ter (Contrasti tra pubblici ninisteri in materia di criminalit organizzata).
- Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51
comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede
sentito il procuratore nazionale antimalia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello,
questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati».