Page 93 - Revista do Ministério Público Nº 49
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2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, No 71, è sostituila dalla tabella B allegata al presente 
decreto. 
3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore 

nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.
4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di 
un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è 
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A delle tabella IV annessa 

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, No 748, da ultimo sostituito dal l'articolo 1 della à
legge 8 agosto 1991, No 263.
5. La dotazione organica del Ministro di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata 
complcssivamen(e di 730 unita, di cui:
à

a) 50 nella VIII qualitica funziowle - profilo professionale di funzionario di cancelleria; 
b) 200 nella VI qualifica funzionale - protilo professionale di assistente giudiziario; 
c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilograffo; 
d) 200 nella IV qualilica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali; èà
e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.
à


6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale 
amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più 
decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementale le piante organiche del personale amministrativo è

ed ausiliario degli uftici di procura della Repubblica eventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
é

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli ul'fici 
à
delle direzioni distrettuali, nonch alla Direzione nazionale antimatia, in reluzione ai maggiori e nuovi 
compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazie e giustizia è autorizzato, per 
ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei 
concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla dota di 

enlr«te in vigore del presente decreto.
8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della Iegge 16 ottobre 1991, No 321. 
9. Ove residui ancora una disponibilit di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il 
Ministro di grazia e giustizia  autorizzato a provvedere alla coperture dei relativi posti mediante concorsi 

accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le 
modalit sbthilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
è
10. Per tronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo à
svolgimento dell'attivit delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamenlo 
dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari 

stahiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario,  autorizzata in deroga alle vigente normativa, a é
partire dal 1o gennaio 1992 l'altribw.ione di un numero complessivo di ore pari a non olire 289.476 annue, 
da nssegnnrsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione 
nazionale antimafia.
è

11. L'autorizzozione  disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per 
ciascuna unit, non superiore a trentasei ore mensili.

Artigo 14. Copertura finanziaria


1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle 
direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonch per quelle derivanti dalla istituzione degli 
organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia  autorizzato a provvedere anche in 
deroga alla contabilit generale dello stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e 
specifica, con divieto ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui gli articoli 4 e 6 delle 

legge 21 marzo 1958, No 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concio con il Ministro del 
tesoro, ni sensi dell'articolo 17 della legge 23 agostio 1988, No 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalit e procedimenti per l'sttuozione della spesa.
2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed 
in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 si provvede:


a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli atei 1992 e 1993, a 
carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministro di grazia e giustizia 
per l'annofinanzinrio 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:


cap. No 1586 - lire 3.000 milioni e decorrere dal 1992; 
cap. No 1587 - lire 500 milioni per il 1991;










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